Statuto

Art. 1

COSTITUZIONE

Come da Atto costitutivo premesso al presente Statuto si è costituita l'Associazione denominata "Salute Comunità Territorio", regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente atto.

Art. 2

FINALITA'

Come previsto dall'art. 3 dell'Atto Costitutivo, l'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la promozione e la diffusione di una maggiore consapevolezza riguardo alle problematiche inerenti la salute, la comunità nel suo complesso ed il relativo territorio quali, ad esempio:

- salute individuale e collettiva;

- problematiche sociali e temi socio-culturali;

- protezione dell'ambiente;

- innovazione tecnologica e relativi effetti sociali.

L'attuazione avverrà con le modalità ed i mezzi che saranno volta per volta considerati idonei allo scopo quali, ad esempio: organizzazione di conferenze e proiezioni a tema, volantinaggio, raccolte di firme, organizzazione e partecipazione ad eventi, riunioni e manifestazioni, collaborazione con altre associazioni, enti od organizzazioni, azioni dirette; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

SEDE

La sede dell'Associazione coincide con laresidenza del Presidente salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 4

I SOCI

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, purché maggiorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio deve essere richiesta dagli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato formalmente all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità o altri gravi motivi.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro 6 mesi dal termine stabilito per la corresponsione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e le pubblicazioni interne riguardanti le attività dell'Associazione (comunicazioni tra i soci, comunicazioni del Consiglio direttivo, convocazioni delle riunioni e delle Assemblee, pubblicazioni dei verbali e dei bilanci, ecc.) saranno validamente effettuate tramite apposito canale del social media Telegram riservato ai soli associati.

Tale modalità di comunicazione potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;

Tutti i soci sono tenuti:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente dell'Associazione;

4) Il Vice-presidente;

5) Il Segretario-economo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.


ART. 11

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno la metà degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2) elegge i componenti del Consiglio direttivo;

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;

4) delibera l'esclusione dei soci;

5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso sul canale Telegram riservato alle comunicazioni interne almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data fissata per la riunione, l'avviso dovrà riportare ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

ART. 12

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 13

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere redatte e conservate a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate sul canale Telegram riservato alle comunicazioni interne.


ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 3 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

All'interno del Consiglio direttivo due consiglieri assumono le funzioni di Vice-presidente e di Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;

5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente secondo la cadenza che viene decisa dal Consiglio stesso e, previa comunicazione a tutti i consiglieri, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutti i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di un terzo delle riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

ART. 19

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1) dai contributi dei propri soci;

2) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

4) da altre eventuali entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.


ART. 20

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono essere pubblicati sul canale Telegram riservato alle comunicazioni interne almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la loro approvazione.


ART. 21

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 22

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


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